L’adozione
L’adozione è un istituto giuridico e rappresenta uno strumento determinante per garantire la tutela e la protezione dell’infanzia. E’ disciplinata dalla legge 184/83, e successive modifiche, legge che ha introdotto importantissime garanzie a tutela del fanciullo.
Adottare significa scegliere di essere pienamente padre e madre di un bambino che non è nato in famiglia, portatore di una propria storia, spesso dolorosa, che dovrà essere pienamente riconosciuto e accompagnato nella vita come figlio.
L’adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia: adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, che semplicemente possono dichiararsi disponibili ad adottare un bambino e chiedono che ne sia accertata l’idoneità.
Avere un figlio adottivo significa aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l’accoglienza di un bambino o di un ragazzo, generato da altri, con una sua storia, un suo carattere, bisognoso di continuare con i nuovi genitori una sua seconda possibilità di vita.
E’ poi fondamentale fare i conti con le possibili problematiche che l’adozione potrebbe portare nella famiglia, tra le quali:
- le ferite provocate dallo stato di abbandono;
- il racconto della storia al bambino;
- il colore della pelle;
- il rischio sanitario;
- le difficoltà scolastiche e di apprendimento;
- la ricerca delle proprie origini.
Chi può adottare
“L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.” (art. 6 della L.184/83,come modificata dalla L. 149/2001)
Rispetto all’età, secondo la legge:
la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 annila differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire al minore adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.
La valutazione dell’idoneità ad educare, istruire e mantenere un minore rappresenta il fulcro dell’attività del Tribunale per i minorenni e dei Servizi specialistici. E’ un percorso complesso e multidimensionale perché coinvolge aspetti sia individuali (biologici e psicologici) che familiari, sociali, culturali e giuridici.
Le indagini devono concludersi entro 120 giorni dalla domanda, con una possibilità di proroga per altri 120 giorni, a seguito di provvedimento motivato.
Con l’introduzione della Legge 149/2001, viene affermata la centralità della famiglia a fianco di quella del bambino. Il ruolo degli operatori dei Servizi territoriali non è più soltanto un ruolo di tutela dove la valutazione è un momento centrale per tutelare il bambino, ma diventa funzionale ad accompagnare la famiglia nel prima, nel durante e nel poi.
La prima cosa da fare per adottare un bambino è presentare la domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni. Si tratta di una domanda in carta semplice che deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari a provare la presenza dei requisiti necessari:
- Certificato di nascita dei richiedenti
- Stato di famiglia
- Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi. In caso di decesso, il certificato di morte
- Certificato del medico di base
- Modello 101 o 740 o busta paga
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
- Dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi
Dal momento che i documenti necessari sono soggetti a variazione, è sempre meglio informarsi presso il Tribunale cui intendete inoltrare la domanda per avere conferma dei certificati necessari.
L’adozione in casi speciali
La legge sull’adozione (art. 44 L. 184/83 e successive modifiche) prevede, accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti di un minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:
A – L’Adozione di orfani
B – L’ Adozione del figlio del coniuge
C – L’ Adozione del minore portatore di handicap
D – L’ Adozione nel caso in cui sia impossibile l’ affidamento preadottivo.
L’adozione in casi particolari deve sempre realizzare il “preminente interesse del fanciullo”, ciò significa che tra l’adottante (parente entro il sesto grado, coniuge del genitore o affidatario di fatto) e il minore deve sussistere un valido rapporto affettivo.
L’adozione in casi particolari non prevede la recisione dei rapporti con la famiglia di origine. Può inoltre essere realizzata anche da coppie non coniugate o da una persona singola, non prevede limiti di età tra adottante ed adottato e prescinde dal limite massimo di età previsto per l’adozione legittimante.
Gli effetti di detta adozione sono diversi per il minore adottato da quelli della adozione legittimante.In primo luogo, il minore pur acquisendo lo status di figlio adottivo mantiene i diritti ed i doveri nei confronti della famiglia naturale. Il minore aggiunge il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio ma non diviene parente dei familiari dei genitori adottivi; è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti mentre i genitori adottivi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato.
I genitori adottivi acquistano infine la responsabilità genitoriale nei confronti dell’adottato, mentre i genitori naturali la perdono. A differenza dell’adozione ordinaria l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi. La domanda va presentata presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore.
L’affidamento familiare
Disciplinato dalla L. 184/83 e suc. modifiche, è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e adeguato delle sue necessità. Si tratta di un’accoglienza che educa alla gratuità, all’apertura della vita del minore accolto nella propria casa, fino ad amarne tutta la sua storia, la sua famiglia, la sua diversità.
Le famiglie affidatarie, infatti, accompagnano i bambini e i ragazzi con amore e comprensione e senza alcun intento di modificare la loro personalità in base alle proprie idee. Li affiancano semplicemente nell’affrontare la vita e nello sviluppo delle loro capacità personali, si curano di mantenere i rapporti con la famiglia d’origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti. Questa esperienza educa soprattutto al “non possesso”, che è il vero senso dell’amore di un genitore. Pertanto è una scelta e un’esperienza molto impegnativa ma umanamente altrettanto arricchente.
Le caratteristiche sono:
- La temporaneità della durata
- La collaborazione con la famiglia di origine
- La presenza dei Servizi Sociali Territoriali
- La presenza ed il supporto degli operatori del Servizio Affido
Possono offrire la propria disponibilità sia famiglie che coppie che singoli e non sono previsti dalla legge limiti di età.
La durata dell’affido è variabile poiché dipende da diversi fattori tra cui quello della recuperabilità della famiglia del bambino/ragazzo. Può assumere forme diverse:
- A tempo pieno, quando il minore vive con gli affidatari per tutta la durata dell’affido;
- A tempo parziale, quando il minore trascorre con gli affidatari solo parte della giornata o la notte o periodi brevi ma ripetuti nel tempo (es. fine settimana e periodi di vacanza scolastica)
L’affidamento familiare può essere consensuale, quando i genitori del minore sono d’accordo e spesso sono loro stessi a chiedere questa forma di aiuto ai Servizi Sociali, o giudiziale, quando i genitori non sono sempre collaborativi e l’affidamento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.